indennità di mansione centralinisti non vedenti

CIRCOLARE N.216
Prot. 10605/2012-07-30
LAPR (EC/ec)

 


Ai Presidenti dei Consigli Regionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS

 

Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS

 

Ai Consiglieri Nazionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS

 

Ai componenti del collegio dei Probiviri dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS

 

LORO SEDI

 

Questa circolare e’ presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

 

OGGETTO: Centralinisti non vedenti – Indennita’ di mansione – Parere Funzione Pubblica

 

Si informa che, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un ente locale in merito alla corresponsione dell’indennita’ di mansione ai centralinisti non vedenti, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ribadito che l’indennita’ di mansione va ancora erogata al personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di centralinista in virtu’ dell’art. 9, legge n. 113/1985, ancora vigente (nota 18.07.2012, n. 29458, all. 1).
Trattasi di un regime generale valevole per il settore pubblico e per quello privato.
Si coglie l’occasione per un quadro riassuntivo delle disposizioni applicative del diritto alla percezione dell’indennita’ di mansione.
Si invitano tutti gli operatori telefonici non vedenti a controllare in busta paga la giusta percezione di detto emolumento. In alcuni casi, il pagamento puo’ essere differito per i diversi meccanismi di erogazione delle indennita’ ed emolumenti previsti dai CCNL; basti pensare alle procedure che disciplinano il Fondo Unico Amministrazione (FUA) per il comparto Ministeri, dove, tra indennita’ od emolumenti, comunque denominati avente carattere fisso e continuativo, hanno fatto rientrare in pagamento anche l’indennita’ di mansione (cfr. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota 21.02.2011, n. 8528, all. 2).
Cio’ a conferma che l’istituto contrattuale che prevede i trattamenti economici al personale e’ vincolato a decisioni pattizie che la norma affida alle parti contraenti, continuando di fatto a dare attuazione alla volonta’ del Legislatore.
Sul punto, vanno tenute a mente le indicazioni del Ministero del Tesoro, in circolare 4.11.1992, n. 84: l’indennita’ di mansione e’ dovuta per ogni giornata di effettivo servizio come <parte integrante della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti> e, quindi, <va da se’ che nella retribuzione dovuta in caso di assenze retribuite vada sempre compresa la cd <indennita’ di mansione> (Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria, sentenza n. 782/2005).
L’indennita’ di mansione va, dunque, corrisposta durante il periodo di ferie e nei giorni di assenza per fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992, art. 6.
In piu’ occasioni ci sono pervenute segnalazioni da parte di centralinisti non vedenti che si sono visti negare dai propri datori di lavoro la corresponsione dell’indennita’ di mansione nei giorni di permesso fruito per se stessi. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 2207/10.2/15181 del 1991 ha espresso <…. parere favorevole alla fattispecie concreta>, in ragione della equiparazione della assenza alla presenza in servizio. Parimenti il gia’ Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali si e’ posto nel senso che “… le assenze tutelate dalla legge n. 104/92, non comportano decurtazione dell’indennita’ di mansione ex art. 9 l. n. 113/85”.
Sulla base di un’interpretazione analogica delle norme, si conferma che, ai fini del pagamento dell’indennita’ di mansione, “… possono essere calcolati, tra i giorni da valutare come presenze di servizio, oltre ai casi previsti dalla l. n. 113/85, anche quelli dell’art. 33 l. n. 104/92, in quanto rispondenti alla medesima ratio che giustifica i casi di assenza “retribuita” gia’ espressamente contemplati dall’art. 9 l. 113 del 1985″.
Infine, l’indennita’ di mansione deve essere computata anche in sede di calcolo della indennita’ di buonuscita (TFR).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con sentenza n. 1269 del 19.3.2010, concorrono a costituire la base contributiva utile per il trattamento previdenziale gli assegni e le indennita’ previsti dalla legge nella retribuzione annua. Sulla base del D.P.R. n. 1032/1973 (Testo Unico in materia di trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), la base contributiva e’ costituita dall’80 per cento dello stipendio, paga o retribuzioni annui, considerati al lordo, nonche’ degli assegni e le indennita’ a natura retributiva.
Tenuto conto che l’indennita’ di mansione viene corrisposta con cadenza fissa e continuativa ed assume “… natura di certo retributiva”, il Tribunale di Milano citato ha espresso parere favorevole alla fattispecie concreta, con cio’ risultando provata la natura utile dell’indennita’ per il trattamento previdenziale (intesi per tale le prestazioni previste dallo stesso D.P.R. n. 1032/1973, cioe’ TFR e assegno vitalizio).
Ulteriori disposizioni in materia di indennita’ di mansione (ad esempio, sulla misura da corrispondere, variabile in base al CCNL e comunque non inferiore a Euro 3,76 fissati per legge) possono essere statuite direttamente sulla base della contrattazione collettiva del comparto di settore, ma sempre in chiave maggiormente agevolata rispetto alla normativa richiamata.
Dato l’interesse generale, si pregano le strutture in indirizzo di dare alla presente circolare ampia diffusione.

 

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele
all. vari

 


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